Manutenzione Caldaie Lecco Merate Teknocalor Sas

controllo tubazione
La cura degli impianti di riscaldamento è fondamentale, sia per assicurarti il caldo in casa che per consumare meno e non incappare in sanzioni. Con il recente regolamento, ci sono nuove indicazioni sulle scadenze. In ogni caso, verifica sempre con il tuo Comune o Provincia quali sono i termini previsti nel tuo caso.
COSA DICE LA LEGGE
Per quanto riguarda la cadenza dei controlli ai fini della sicurezza sono i primi due commi dell’Art 7 a mettere in chiaro quali sono le regole da seguire:

verifica collegamenti
“Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Discorso diverso sull’efficienza energetica dell’impianto, il “controllo fumi” per intenderci. In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.
In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini)
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:
– Annuali se il combustibile è liquido o solido.
– Biennale se l’impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
Attenzione: ricordiamo che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR.
Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Al riguardo invitiamo i cittadini a verificare la normativa nella propria Regione di residenza.
(c) Teknocalor sas Merate
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